Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
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Preambolo
1Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
2Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
3Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
3-bis Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale
4Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
5Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica
6ABROGATO
7Imprese miste per lo sviluppo
8Partenariati
9Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
9-bis Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali.
10Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
11Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico
11-bis Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali
12Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio
12-bis Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati
13Governance dell'Agenda digitale Italiana
13-bisPiattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione
14Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
15Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività
16Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati-Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
16-bis Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche
17 Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico
17-bis Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
17-ter Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese
18Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni
19Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
20Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
21 Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione
22Misure per l'aumento della produttività nei porti
23Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
24Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99
25Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
25-bis Modifica all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
26Proroghe in materia di appalti pubblici
26-bisABROGATO
26-terABROGATO
27Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali
28Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
29Data unica di efficacia degli obblighi
29-bis Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
29-ter Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
30Semplificazioni in materia edilizia
30-bis Semplificazioni in materia agricola
31Semplificazioni in materia di DURC
32Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
33Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
34Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
35Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
36Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail
37ABROGATO
38Disposizioni in materia di prevenzione incendi
39Disposizioni in materia di beni culturali
40Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
41Disposizioni in materia ambientale
41-bisABROGATO
41-ter Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
41-quaterDisciplina dell'utilizzo del pastazzo
42Soppressione certificazioni sanitarie
42-bisUlteriore soppressione di certificazione sanitaria
42-terSemplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità
42-quater Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
43Disposizioni in materia di trapianti
44Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica
45Omologazioni delle macchine agricole
45-bisAbilitazione all'uso di macchine agricole
46EXPO Milano 2015
46-bisRifinanziamento della legge n. 499 del 1999
46-terDisposizioni in favore dell'Esposizione Universale di Milano del 2015
47Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
47-bis Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
48Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
49Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
49-bis Misure per il rafforzamento della spending review.
49-terABROGATO
49-quaterAnticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa
49-quinquies Misure finanziarie urgenti per gli enti locali.
50Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti
50-bisABROGATO
51Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770
51-bisAmpliamento dell'assistenza fiscale
52Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
53Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate
54Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
54-bis Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
54-ter Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
55Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
56Proroga temine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie
56-bisSemplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
56-ter Piani di azionariato.
56-quater Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento.
56-quinquies Modifica all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
57Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese
57-bis Modifica all'articolo comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
58Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca
59 Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.
60Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario
61Copertura finanziaria
62Finalità e ambito di applicazione
63Giudici ausiliari
64Requisiti per la nomina
65Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
66Presa di possesso
67Durata dell'ufficio
68Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
69Incompatibilità ed ineleggibilità
70Astensione e ricusazione
71Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca
72Stato giuridico e indennità
73Formazione presso gli uffici giudiziari
74 Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio
75Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
76Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista
77Conciliazione giudiziale
78Misure per la tutela del credito
79ABROGATO
80ABROGATO
81Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
82Concordato preventivo
83Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
84Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
84-bis Modifica all'articolo 2643 del codice civile.
84-ter Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
85Copertura finanziaria
86Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 20

Articolo 20
Riprogrammazione ((degli)) interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale

1.
Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare
con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2.
Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale,
concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti,
alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalità del comma 2.
4. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale
di cui al comma 2
e della loro immediata cantierabilità.
5.
Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo
5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida";
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo";
d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente puo' effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico";
e) al comma 2-ter, le parole: "alla metà del massimo" sono sostituite dalle seguenti: "al minimo".
5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.
5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi
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