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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 46
Articolo 46
EXPO Milano 2015
1. In via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.
1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana all'Expo Milano 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'Expo Milano 2015.
1-ter. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare nel proprio sito internet ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.
1-quater. Il comune di Milano puo', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento "Expo 2015" denominato "City Operations", approvato con deliberazione della Giunta comunale di Milano.
1-quinquies. Le azioni indicate nel programma di cui al comma 1- quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al medesimo comma 1-quater, non sono sottoposte ai limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-sexies. I comuni della provincia di Milano, e successivamente ricompresi nell'istituenda area metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni. Ai medesimi comuni sono estese le facoltà previste per il comune di Milano dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali