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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 4
Articolo 4
Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, le parole "Per gli stessi clienti vulnerabili" sono sostituite dalle seguenti "Per i soli clienti domestici"
2. I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono da intendersi di natura perentoria.
Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.
3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. (6)
3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni.
4.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2015, N. 210 CONVERTITO CON MODIFIZAIONI DALLA L. 25 FEBBRAIO 2016, N. 21
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5.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2015, N. 210 CONVERTITO CON MODIFIZAIONI DALLA L. 25 FEBBRAIO 2016, N. 21
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6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti locali e per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico puo' emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.
7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e del GPL per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione di carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano o di GPL per autotrazione, secondo le modalità definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013, e 7 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003.
7-bis. All'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro;
b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro".
"1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro;
b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro".