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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 16-bis
Articolo 16-bis
Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche
a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività , gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime";
"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività , gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime";
b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, puo' essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo"
"2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, puo' essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo"