Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
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Preambolo
1Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
2Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
3Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
3-bis Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale
4Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
5Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica
6ABROGATO
7Imprese miste per lo sviluppo
8Partenariati
9Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
9-bis Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali.
10Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
11Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico
11-bis Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali
12Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio
12-bis Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati
13Governance dell'Agenda digitale Italiana
13-bisPiattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione
14Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
15Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività
16Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati-Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
16-bis Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche
17 Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico
17-bis Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
17-ter Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese
18Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni
19Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
20Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
21 Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione
22Misure per l'aumento della produttività nei porti
23Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
24Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99
25Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
25-bis Modifica all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
26Proroghe in materia di appalti pubblici
26-bisABROGATO
26-terABROGATO
27Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali
28Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
29Data unica di efficacia degli obblighi
29-bis Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
29-ter Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
30Semplificazioni in materia edilizia
30-bis Semplificazioni in materia agricola
31Semplificazioni in materia di DURC
32Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
33Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
34Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
35Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
36Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail
37ABROGATO
38Disposizioni in materia di prevenzione incendi
39Disposizioni in materia di beni culturali
40Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
41Disposizioni in materia ambientale
41-bisABROGATO
41-ter Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
41-quaterDisciplina dell'utilizzo del pastazzo
42Soppressione certificazioni sanitarie
42-bisUlteriore soppressione di certificazione sanitaria
42-terSemplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità
42-quater Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
43Disposizioni in materia di trapianti
44Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica
45Omologazioni delle macchine agricole
45-bisAbilitazione all'uso di macchine agricole
46EXPO Milano 2015
46-bisRifinanziamento della legge n. 499 del 1999
46-terDisposizioni in favore dell'Esposizione Universale di Milano del 2015
47Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
47-bis Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
48Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
49Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
49-bis Misure per il rafforzamento della spending review.
49-terABROGATO
49-quaterAnticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa
49-quinquies Misure finanziarie urgenti per gli enti locali.
50Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti
50-bisABROGATO
51Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770
51-bisAmpliamento dell'assistenza fiscale
52Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
53Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate
54Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
54-bis Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
54-ter Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
55Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
56Proroga temine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie
56-bisSemplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
56-ter Piani di azionariato.
56-quater Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento.
56-quinquies Modifica all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
57Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese
57-bis Modifica all'articolo comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
58Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca
59 Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.
60Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario
61Copertura finanziaria
62Finalità e ambito di applicazione
63Giudici ausiliari
64Requisiti per la nomina
65Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
66Presa di possesso
67Durata dell'ufficio
68Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
69Incompatibilità ed ineleggibilità
70Astensione e ricusazione
71Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca
72Stato giuridico e indennità
73Formazione presso gli uffici giudiziari
74 Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio
75Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
76Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista
77Conciliazione giudiziale
78Misure per la tutela del credito
79ABROGATO
80ABROGATO
81Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
82Concordato preventivo
83Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
84Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
84-bis Modifica all'articolo 2643 del codice civile.
84-ter Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
85Copertura finanziaria
86Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 52

Articolo 52
Disposizioni per la riscossione mediante ruolo

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
"1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di
eseguire
il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b)
solvibilità del contribuente, valutata
in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma."
2) al comma 3, alinea, le parole "di due rate consecutive" sono sostituite dalle seguenti ", nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive".
b) all'articolo 52:
1) al comma 2-bis le parole: " e 79," sono sostituite dalle seguenti: ", 79 e 80, comma 2, lettera b),";
2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
"2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).
2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, puo' comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.";
c) all'articolo 53, comma 1, le parole "centoventi" sono sostituite dalle seguenti: "duecento";
d) all'articolo 62:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I beni di cui all'articolo 515, , del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.";
e) all'articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sessanta".
f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 è
aggiunto
il seguente: "2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.";
g) all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.
Ferma la facoltà di intervento ai sensi del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica
;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.";
h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole
"comma 1,"
sono inserite le seguenti: "anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,";
i) all'articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo' essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.";
l) all'articolo 80:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.";
2) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice puo' disporre:
a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;
b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato.
Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario
che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e puo' assegnare ad esso la funzione di custode del bene
.";
3) dopo il comma 2, è
aggiunto
il seguente: "2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non puo' essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.";
m) all'articolo 85, comma 1, le parole: "minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede" sono sostituite dalle seguenti: " prezzo base del terzo incanto".
m-bis) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione"
.
2. All'articolo 10, comma 13-
quinquies
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a).
3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti