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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 46-ter
Articolo 46-ter
Disposizioni in favore dell'Esposizione Universale di Milano del 2015
1. Al fine dello svolgimento delle attività di propria competenza, la società Expo 2015 s.p.a. puo' avvalersi della struttura organizzativa di Consip spa, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante preventiva stipula di apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della società Expo 2015 s.p.a. e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La società Expo 2015 s.p.a. puo' altresì richiedere a Consip Spa, nell'ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, di essere supportata nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e del comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013. A tal fine Consip spa si puo' anche avvalere dell'elenco dei prezzi pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014, di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
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2. Fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le società in house degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a.
e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale
possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere, nonché per la prestazione di servizi e altre attività , tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre 31 dicembre 2016
, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere.
3. L'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previste al capo IV, sezione I, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Ai diritti per l'accesso all'Esposizione Universale di Milano del 2015 si applica, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'aliquota ridotta del 10 per cento.
5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.
5-bis. Per l'attuazione del comma 5, i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 individuati con atto del Commissario Unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.
5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.