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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 77
Articolo 77
Conciliazione giudiziale
a) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:
"
"
Art. 185-bis.
(Proposta di conciliazione del giudice) - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,
una proposta transattiva o conciliativa. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98
. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice
."; b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa"; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa".