Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
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Preambolo
1Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
2Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
3Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
3-bis Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale
4Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
5Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica
6ABROGATO
7Imprese miste per lo sviluppo
8Partenariati
9Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
9-bis Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali.
10Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
11Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico
11-bis Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali
12Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio
12-bis Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati
13Governance dell'Agenda digitale Italiana
13-bisPiattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione
14Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
15Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività
16Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati-Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
16-bis Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche
17 Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico
17-bis Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
17-ter Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese
18Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni
19Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
20Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
21 Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione
22Misure per l'aumento della produttività nei porti
23Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
24Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99
25Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
25-bis Modifica all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
26Proroghe in materia di appalti pubblici
26-bisABROGATO
26-terABROGATO
27Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali
28Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
29Data unica di efficacia degli obblighi
29-bis Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
29-ter Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
30Semplificazioni in materia edilizia
30-bis Semplificazioni in materia agricola
31Semplificazioni in materia di DURC
32Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
33Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
34Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
35Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
36Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail
37ABROGATO
38Disposizioni in materia di prevenzione incendi
39Disposizioni in materia di beni culturali
40Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
41Disposizioni in materia ambientale
41-bisABROGATO
41-ter Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
41-quaterDisciplina dell'utilizzo del pastazzo
42Soppressione certificazioni sanitarie
42-bisUlteriore soppressione di certificazione sanitaria
42-terSemplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità
42-quater Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
43Disposizioni in materia di trapianti
44Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica
45Omologazioni delle macchine agricole
45-bisAbilitazione all'uso di macchine agricole
46EXPO Milano 2015
46-bisRifinanziamento della legge n. 499 del 1999
46-terDisposizioni in favore dell'Esposizione Universale di Milano del 2015
47Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
47-bis Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
48Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
49Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
49-bis Misure per il rafforzamento della spending review.
49-terABROGATO
49-quaterAnticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa
49-quinquies Misure finanziarie urgenti per gli enti locali.
50Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti
50-bisABROGATO
51Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770
51-bisAmpliamento dell'assistenza fiscale
52Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
53Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate
54Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
54-bis Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
54-ter Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
55Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
56Proroga temine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie
56-bisSemplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
56-ter Piani di azionariato.
56-quater Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento.
56-quinquies Modifica all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
57Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese
57-bis Modifica all'articolo comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
58Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca
59 Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.
60Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario
61Copertura finanziaria
62Finalità e ambito di applicazione
63Giudici ausiliari
64Requisiti per la nomina
65Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
66Presa di possesso
67Durata dell'ufficio
68Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
69Incompatibilità ed ineleggibilità
70Astensione e ricusazione
71Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca
72Stato giuridico e indennità
73Formazione presso gli uffici giudiziari
74 Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio
75Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
76Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista
77Conciliazione giudiziale
78Misure per la tutela del credito
79ABROGATO
80ABROGATO
81Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
82Concordato preventivo
83Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
84Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
84-bis Modifica all'articolo 2643 del codice civile.
84-ter Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
85Copertura finanziaria
86Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 73

Articolo 73
Formazione presso gli uffici giudiziari

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo' essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie. (1)
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non puo' rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio.
L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito.
L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.
5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. (1)
5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.
Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva
richiesti
. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98.
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.
16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari".
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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