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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 22
Articolo 22
Misure per l'aumento della produttività nei porti
1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "Nei siti oggetto di interventi" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale";
b) al comma 2, lettera a), le parole: "analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e" sono soppresse;
c) al comma 2, lettera c), le parole "con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6" sono soppresse;
d) al comma 6, le parole: "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo".
2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorità portuali è consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un limite massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate rivenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni sul bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, nei porti sede di autorità portuale presso i quali sia stato registrato nell'anno precedente un volume di traffico di contenitori movimentati in operazioni di trasbordo superiore all'80 per cento del volume complessivo dei contenitori movimentati in ciascuno di detti porti, alle navi porta-contenitori adibite a servizi regolari di linea impiegate in traffici internazionali che fanno scalo nei porti medesimi puo' essere ridotto o data l'esenzione del pagamento della tassa di ancoraggio. Le autorità portuali deliberano annualmente l'applicazione e il limite della misura. Alle autorità portuali che adottano i suddetti provvedimenti di esenzione è riconosciuto un contributo non superiore alla metà dell'onere residuale a loro carico. A tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto generale delle autorità portuali interessate, è assegnata alle predette autorità portuali la quota a carico dello Stato di copertura degli oneri di esenzioni richiamati, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro annui.
2-ter.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4
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3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le parole: "nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti" sono aggiunte le seguenti: "e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali" e le parole: "di 70 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "di 90 milioni di euro annui".