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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 68
Articolo 68
Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
1. Del collegio giudicante non puo' far parte più di un giudice ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente.
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto dei parametri di operosità ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.
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