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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 23
Articolo 23
Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "il titolare persona fisica" sono inserite le seguenti: "o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione"
quarantadue giorni
2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
"c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;".
le lettere a) e b) sono abrogate
e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: "c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;".