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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 21
Articolo 21
((Differimento dell'operativita' della garanzia)) globale di esecuzione
1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.