Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
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Preambolo
1Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
2Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
3Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
3-bis Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale
4Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
5Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica
6ABROGATO
7Imprese miste per lo sviluppo
8Partenariati
9Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
9-bis Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali.
10Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
11Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico
11-bis Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali
12Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio
12-bis Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati
13Governance dell'Agenda digitale Italiana
13-bisPiattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione
14Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
15Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività
16Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati-Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
16-bis Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche
17 Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico
17-bis Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
17-ter Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese
18Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni
19Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
20Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale
21 Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione
22Misure per l'aumento della produttività nei porti
23Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
24Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99
25Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
25-bis Modifica all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
26Proroghe in materia di appalti pubblici
26-bisABROGATO
26-terABROGATO
27Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali
28Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
29Data unica di efficacia degli obblighi
29-bis Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
29-ter Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
30Semplificazioni in materia edilizia
30-bis Semplificazioni in materia agricola
31Semplificazioni in materia di DURC
32Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
33Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
34Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
35Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
36Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail
37ABROGATO
38Disposizioni in materia di prevenzione incendi
39Disposizioni in materia di beni culturali
40Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
41Disposizioni in materia ambientale
41-bisABROGATO
41-ter Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
41-quaterDisciplina dell'utilizzo del pastazzo
42Soppressione certificazioni sanitarie
42-bisUlteriore soppressione di certificazione sanitaria
42-terSemplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità
42-quater Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
43Disposizioni in materia di trapianti
44Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica
45Omologazioni delle macchine agricole
45-bisAbilitazione all'uso di macchine agricole
46EXPO Milano 2015
46-bisRifinanziamento della legge n. 499 del 1999
46-terDisposizioni in favore dell'Esposizione Universale di Milano del 2015
47Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
47-bis Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
48Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
49Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
49-bis Misure per il rafforzamento della spending review.
49-terABROGATO
49-quaterAnticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa
49-quinquies Misure finanziarie urgenti per gli enti locali.
50Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti
50-bisABROGATO
51Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770
51-bisAmpliamento dell'assistenza fiscale
52Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
53Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate
54Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
54-bis Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
54-ter Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
55Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
56Proroga temine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie
56-bisSemplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
56-ter Piani di azionariato.
56-quater Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento.
56-quinquies Modifica all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
57Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese
57-bis Modifica all'articolo comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
58Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca
59 Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi.
60Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario
61Copertura finanziaria
62Finalità e ambito di applicazione
63Giudici ausiliari
64Requisiti per la nomina
65Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
66Presa di possesso
67Durata dell'ufficio
68Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
69Incompatibilità ed ineleggibilità
70Astensione e ricusazione
71Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca
72Stato giuridico e indennità
73Formazione presso gli uffici giudiziari
74 Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio
75Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
76Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista
77Conciliazione giudiziale
78Misure per la tutela del credito
79ABROGATO
80ABROGATO
81Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
82Concordato preventivo
83Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
84Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
84-bis Modifica all'articolo 2643 del codice civile.
84-ter Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
85Copertura finanziaria
86Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 5

Articolo 5
Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro".
2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono acquisite all'erario
.
3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 3, primo periodo, è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma 3, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.
5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo periodo, è determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98.
7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1º settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore puo' richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2016. In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore puo' richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016. L'incremento è applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.