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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 43
Articolo 43
Disposizioni in materia di trapianti
1.
Al terzo comma
dell'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : "I comuni
trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.".
1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni
2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.