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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 78
Articolo 78
Misure per la tutela del credito
a) all'articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: "L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando
l'udienza
per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire"; b) all'articolo 648, primo comma, le parole "con ordinanza non impugnabile" sono sostituite dalle seguenti parole: "provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.