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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 81
Articolo 81
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
1. L'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Art. 76 (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione).
1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
a) in tutte le udienze penali;
b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile.
2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.".
"Art. 76 (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione).
1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:
a) in tutte le udienze penali;
b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile.
2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.".