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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 75
Articolo 75
Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
a) all'articolo 70, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.";
b) all'articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.";
c) all'articolo 390, primo comma, le parole "o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375" sono sostituite dalle seguenti: "o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto