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Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, Articolo 67
Articolo 67
Durata dell'ufficio
1. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni.
2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.
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