Norme sui contratti agrari
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Preambolo
1Affitto a coltivatore diretto
2Durata dei contratti in corso
3Affitto particellare
4Rinnovazione tacita
4-bisDiritto di prelazione in caso di nuovo affitto
5Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione
6Definizione di coltivatore diretto
7Equiparazione ai coltivatori diretti
8Revisione provvisoria dei redditi catastali
9Tabella per l'equo canone
10Procedure per la determinazione dell'equo canone
11Composizione delle commissioni tecniche provinciali
12Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali
13Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni
14Regolamento di casi particolari
15Conguaglio per alcune annate agrarie
16Miglioramenti, addizioni e trasformazioni
17Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni
18Miglioramenti eseguiti dal proprietario
19Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti
20Diritto di ritenzione
21Nullità del subaffitto o della subconcessione - Diritto di surroga
22Computo della durata del contratto
23Rinvio
24Misura del canone
25Conversione dei contratti associativi
26Effetti della conversione
27Riconduzione all'affitto
28Conversione a richiesta del concedente
29Casi di esclusione della conversione
30Disposizioni particolari
31Unità produttive insufficienti
32Aziende pluripoderali
33Conversione in affitto richiesta da più concessionari
33-bisOpposizione del concedente
34Durata dei contratti associativi non convertiti
35Prelazione per l'acquisto delle scorte
35-bisScorte
36Forme associative di concedenti e concessionari
37Modificazioni della quota di riparto
38Rinvio
39Annata agraria
40Cessazione del regime di proroga
41Contratti ultranovennali
42Diritto di ripresa
43Indennizzo in favore dei concessionari
44Disposizioni in favore di piccoli concedenti
45Efficacia degli accordi
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48Impresa familiare coltivatrice
49Diritti degli eredi
50Terreni oggetto di concessione edilizia
51Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali
52Terreni montani destinati ad alpeggio
53Rapporti regolati dalla presente legge
54Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghi
55Adeguamento dei rapporti esistenti
56Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente legge
57Province autonome di Trento e di Bolzano
58Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili
59Posizioni assicurative e previdenziali in atto
60Delega al Governo
61Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura
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63Entrata in vigore

Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 9

Articolo 9
Tabella per l'equo canone

Il primo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, è sostituito dal seguente:
"La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee".
I coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, previsti dal secondo capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, sono compresi tra un minimo di cinquanta ed un massimo di centocinquanta volte.
I coefficienti aggiuntivi, previsti dalle lettere a) e b) del terzo capoverso del medesimo articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, comportano, ciascuno, fino a un massimo di trenta punti.
Il canone provvisorio, previsto dal sesto capoverso dello stesso articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, si determina moltiplicando per settanta il reddito dominicale.
Nella determinazione dei coefficienti di cui ai commi precedenti, le commissioni tecniche provinciali devono aver presente la necessità di assicurare in primo luogo una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia. Le commissioni tengono anche conto degli apporti di capitali dell'affittuario, dei costi di produzione, della esigenza di riconoscere un compenso ai capitali investiti e degli altri apporti del locatore.
Sono soppressi il quarto, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814.

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