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Legge 3 maggio 1982, n. 203
Norme sui contratti agrari
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Preambolo
1
Affitto a coltivatore diretto
2
Durata dei contratti in corso
3
Affitto particellare
4
Rinnovazione tacita
4-bis
Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto
5
Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione
6
Definizione di coltivatore diretto
7
Equiparazione ai coltivatori diretti
8
Revisione provvisoria dei redditi catastali
9
Tabella per l'equo canone
10
Procedure per la determinazione dell'equo canone
11
Composizione delle commissioni tecniche provinciali
12
Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali
13
Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni
14
Regolamento di casi particolari
15
Conguaglio per alcune annate agrarie
16
Miglioramenti, addizioni e trasformazioni
17
Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni
18
Miglioramenti eseguiti dal proprietario
19
Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti
20
Diritto di ritenzione
21
Nullità del subaffitto o della subconcessione - Diritto di surroga
22
Computo della durata del contratto
23
Rinvio
24
Misura del canone
25
Conversione dei contratti associativi
26
Effetti della conversione
27
Riconduzione all'affitto
28
Conversione a richiesta del concedente
29
Casi di esclusione della conversione
30
Disposizioni particolari
31
Unità produttive insufficienti
32
Aziende pluripoderali
33
Conversione in affitto richiesta da più concessionari
33-bis
Opposizione del concedente
34
Durata dei contratti associativi non convertiti
35
Prelazione per l'acquisto delle scorte
35-bis
Scorte
36
Forme associative di concedenti e concessionari
37
Modificazioni della quota di riparto
38
Rinvio
39
Annata agraria
40
Cessazione del regime di proroga
41
Contratti ultranovennali
42
Diritto di ripresa
43
Indennizzo in favore dei concessionari
44
Disposizioni in favore di piccoli concedenti
45
Efficacia degli accordi
46
47
48
Impresa familiare coltivatrice
49
Diritti degli eredi
50
Terreni oggetto di concessione edilizia
51
Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali
52
Terreni montani destinati ad alpeggio
53
Rapporti regolati dalla presente legge
54
Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghi
55
Adeguamento dei rapporti esistenti
56
Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente legge
57
Province autonome di Trento e di Bolzano
58
Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili
59
Posizioni assicurative e previdenziali in atto
60
Delega al Governo
61
Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura
62
63
Entrata in vigore
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 05-05-1982
Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 39
Articolo 39
Annata agraria
Ai fini della presente legge l'annata agraria ha inizio l'11 novembre.