Norme sui contratti agrari
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Preambolo
1Affitto a coltivatore diretto
2Durata dei contratti in corso
3Affitto particellare
4Rinnovazione tacita
4-bisDiritto di prelazione in caso di nuovo affitto
5Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione
6Definizione di coltivatore diretto
7Equiparazione ai coltivatori diretti
8Revisione provvisoria dei redditi catastali
9Tabella per l'equo canone
10Procedure per la determinazione dell'equo canone
11Composizione delle commissioni tecniche provinciali
12Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali
13Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni
14Regolamento di casi particolari
15Conguaglio per alcune annate agrarie
16Miglioramenti, addizioni e trasformazioni
17Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni
18Miglioramenti eseguiti dal proprietario
19Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti
20Diritto di ritenzione
21Nullità del subaffitto o della subconcessione - Diritto di surroga
22Computo della durata del contratto
23Rinvio
24Misura del canone
25Conversione dei contratti associativi
26Effetti della conversione
27Riconduzione all'affitto
28Conversione a richiesta del concedente
29Casi di esclusione della conversione
30Disposizioni particolari
31Unità produttive insufficienti
32Aziende pluripoderali
33Conversione in affitto richiesta da più concessionari
33-bisOpposizione del concedente
34Durata dei contratti associativi non convertiti
35Prelazione per l'acquisto delle scorte
35-bisScorte
36Forme associative di concedenti e concessionari
37Modificazioni della quota di riparto
38Rinvio
39Annata agraria
40Cessazione del regime di proroga
41Contratti ultranovennali
42Diritto di ripresa
43Indennizzo in favore dei concessionari
44Disposizioni in favore di piccoli concedenti
45Efficacia degli accordi
46
47
48Impresa familiare coltivatrice
49Diritti degli eredi
50Terreni oggetto di concessione edilizia
51Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali
52Terreni montani destinati ad alpeggio
53Rapporti regolati dalla presente legge
54Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghi
55Adeguamento dei rapporti esistenti
56Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente legge
57Province autonome di Trento e di Bolzano
58Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili
59Posizioni assicurative e previdenziali in atto
60Delega al Governo
61Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura
62
63Entrata in vigore

Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 8

Articolo 8
Revisione provvisoria dei redditi catastali

Fino a quando l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali non abbia proceduto alla generale revisione degli estimi, la commissione tecnica centrale provvede ad accertare, previa motivata relazione della commissione tecnica provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le situazioni per le quali risulti una effettiva sottovalutazione o sopravalutazione dei redditi dominicali descritti in catasto.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stabilire provvisoriamente con decreto, sulla base delle indicazioni della commissione tecnica centrale, sentite le regioni e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, e comunque non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i coefficienti di moltiplicazione da applicare alle sole province o zone, qualità e classi di terreni per le quali siano stati riconosciuti valori catastali effettivamente sottovalutati o sopravalutati.
Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato in base ai criteri della presente legge, gli uffici tecnici erariali provvedono, con precedenza assoluta, su richiesta della commissione tecnica centrale, di concerto con le commissioni tecniche provinciali, alla revisione d'ufficio dei valori catastali.
Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione d'ufficio dei dati catastali di cui al comma precedente, la commissione tecnica centrale autorizza le commissioni tecniche provinciali, previa loro richiesta, ad applicare coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dall'articolo 9, oppure criteri diversi da quelli previsti dalla presente legge, tenendo particolarmente conto della produzione media della zona. Effettuata la revisione dei dati catastali, alle parti spetta il relativo conguaglio.