Norme sui contratti agrari
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Preambolo
1Affitto a coltivatore diretto
2Durata dei contratti in corso
3Affitto particellare
4Rinnovazione tacita
4-bisDiritto di prelazione in caso di nuovo affitto
5Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione
6Definizione di coltivatore diretto
7Equiparazione ai coltivatori diretti
8Revisione provvisoria dei redditi catastali
9Tabella per l'equo canone
10Procedure per la determinazione dell'equo canone
11Composizione delle commissioni tecniche provinciali
12Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali
13Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni
14Regolamento di casi particolari
15Conguaglio per alcune annate agrarie
16Miglioramenti, addizioni e trasformazioni
17Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni
18Miglioramenti eseguiti dal proprietario
19Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti
20Diritto di ritenzione
21Nullità del subaffitto o della subconcessione - Diritto di surroga
22Computo della durata del contratto
23Rinvio
24Misura del canone
25Conversione dei contratti associativi
26Effetti della conversione
27Riconduzione all'affitto
28Conversione a richiesta del concedente
29Casi di esclusione della conversione
30Disposizioni particolari
31Unità produttive insufficienti
32Aziende pluripoderali
33Conversione in affitto richiesta da più concessionari
33-bisOpposizione del concedente
34Durata dei contratti associativi non convertiti
35Prelazione per l'acquisto delle scorte
35-bisScorte
36Forme associative di concedenti e concessionari
37Modificazioni della quota di riparto
38Rinvio
39Annata agraria
40Cessazione del regime di proroga
41Contratti ultranovennali
42Diritto di ripresa
43Indennizzo in favore dei concessionari
44Disposizioni in favore di piccoli concedenti
45Efficacia degli accordi
46
47
48Impresa familiare coltivatrice
49Diritti degli eredi
50Terreni oggetto di concessione edilizia
51Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali
52Terreni montani destinati ad alpeggio
53Rapporti regolati dalla presente legge
54Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghi
55Adeguamento dei rapporti esistenti
56Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente legge
57Province autonome di Trento e di Bolzano
58Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili
59Posizioni assicurative e previdenziali in atto
60Delega al Governo
61Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura
62
63Entrata in vigore

Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 50

Articolo 50
Terreni oggetto di concessione edilizia

Per i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo che abbia ottenuto la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, puo' ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il rilascio deve essere richiesto mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente gli estremi della concessione.
Copia della raccomandata deve essere contestualmente inviata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale convoca le parti, compie i necessari accertamenti ed effettua la stima delle colture in atto e delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16.
La stima deve essere comunicata alle parti entro trenta giorni dal ricevimento della copia della raccomandata da parte dell'ispettorato ed è definitiva.
Al conduttore, concessionario o mezzadro spetta, oltre alla somma risultante dalla stima dell'ispettorato, l'indennizzo previsto dall'articolo 43. Egli ha diritto di ritenere il fondo sino al pagamento, quando non viene prestata idonea garanzia, nell'importo e nei modi ritenuti adeguati dall'ispettorato.
E' in facoltà dell'affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante o del rappresentante delle relative imprese familiari coltivatrici, se presenti, di chiedere, in alternativa alle somme di cui al comma precedente, le indennità previste dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ivi compresa la maggiorazione del cinquanta per cento di cui all'articolo 12 della legge medesima.
Il rilascio deve avvenire decorsi trenta giorni dall'eseguito pagamento di quanto previsto nel quinto comma o dalla notificazione dell'effettuato deposito bancario della somma in caso di mancato ritiro. Ove il rilascio non sia stato effettuato entro il termine suddetto, il richiedente puo' ottenerlo con provvedimento di urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, presentando la relativa istanza entro trenta giorni dalla scadenza del termine stesso.
La decorrenza dei termini fissati nella concessione edilizia rimane sospesa fino alla data dell'effettivo rilascio.
Qualora il richiedente non esegua l'opera entro i termini di decadenza della concessione edilizia, si ripristina il contratto originario e le somme dovute ai sensi del quarto comma vengono trattenute dal conduttore, concessionario o mezzadro a titolo di risarcimento del danno.
Restano ferme, anche per quanto attiene agli indennizzi, le norme sulla espropriazione per pubblica utilità.