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Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 61
Articolo 61
Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura
I compiti attribuiti dalla presente legge all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ove questo sia stato soppresso, sono svolti dal corrispondente organo regionale di livello provinciale.
Le attribuzioni spettanti al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ai sensi della presente legge sono esercitate dal responsabile dell'organo regionale di cui al comma precedente.