Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 31
Qualora il fondo o il podere oggetto del contratto associativo non costituisca, nelle sue attuali condizioni o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, una unità produttiva idonea a consentire, per condizioni obiettive di redditività o produttività, la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico, la conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo.
Per unità produttiva idonea deve intendersi quella capace di assicurare, alla data della conversione, una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona.
Concorrono al raggiungimento dell'unità produttiva idonea, oltre il fondo oggetto della conversione, anche gli altri fondi condotti a qualsiasi titolo dal concessionario; nel caso di cui all'articolo 33, concorrono anche tutti gli appezzamenti che compongono l'azienda pluripoderale per i quali venga richiesta la conversione.
L'accertamento dall'idoneità è effettuato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nel cui ambito territoriale è sito il fondo oggetto di conversione.
E' altresì idonea l'unità produttiva che sia dichiarata tale dall'ispettorato sulla base di un piano di sviluppo aziendale, presentato dalla parte interessata, in grado di assicurare la produzione prevista dal secondo comma. Le determinazioni dell'ispettorato sono adottate entro novanta giorni dalla richiesta.
Nel caso previsto dal comma precedente, la conversione del contratto associativo in affitto ha luogo al termine dell'annata agraria in corso alla data della decisione dell'ispettorato ed il proponente è tenuto a realizzare il piano entro il termine fissato dall'ispettorato medesimo.
La mancata attuazione del piano comporta la risoluzione del rapporto.