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Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 13
Articolo 13
Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni
Le regioni, con provvedimento della giunta, allo scopo di rendere le tabelle aderenti alle esigenze di cui al secondo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, sono delegate a determinare coefficienti aggiuntivi fino ad un massimo di trenta punti, su richiesta motivata di almeno una commissione tecnica provinciale.
Nella determinazione di tali coefficienti, che possono essere assegnati anche ad una sola commissione tecnica provinciale e per determinate zone agrarie, le regioni tengono conto, oltre che dei criteri di cui al citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, di ogni altro elemento utile per determinare un equo ammontare del canone.