Norme sui contratti agrari
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Preambolo
1Affitto a coltivatore diretto
2Durata dei contratti in corso
3Affitto particellare
4Rinnovazione tacita
4-bisDiritto di prelazione in caso di nuovo affitto
5Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione
6Definizione di coltivatore diretto
7Equiparazione ai coltivatori diretti
8Revisione provvisoria dei redditi catastali
9Tabella per l'equo canone
10Procedure per la determinazione dell'equo canone
11Composizione delle commissioni tecniche provinciali
12Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali
13Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni
14Regolamento di casi particolari
15Conguaglio per alcune annate agrarie
16Miglioramenti, addizioni e trasformazioni
17Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni
18Miglioramenti eseguiti dal proprietario
19Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti
20Diritto di ritenzione
21Nullità del subaffitto o della subconcessione - Diritto di surroga
22Computo della durata del contratto
23Rinvio
24Misura del canone
25Conversione dei contratti associativi
26Effetti della conversione
27Riconduzione all'affitto
28Conversione a richiesta del concedente
29Casi di esclusione della conversione
30Disposizioni particolari
31Unità produttive insufficienti
32Aziende pluripoderali
33Conversione in affitto richiesta da più concessionari
33-bisOpposizione del concedente
34Durata dei contratti associativi non convertiti
35Prelazione per l'acquisto delle scorte
35-bisScorte
36Forme associative di concedenti e concessionari
37Modificazioni della quota di riparto
38Rinvio
39Annata agraria
40Cessazione del regime di proroga
41Contratti ultranovennali
42Diritto di ripresa
43Indennizzo in favore dei concessionari
44Disposizioni in favore di piccoli concedenti
45Efficacia degli accordi
46
47
48Impresa familiare coltivatrice
49Diritti degli eredi
50Terreni oggetto di concessione edilizia
51Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali
52Terreni montani destinati ad alpeggio
53Rapporti regolati dalla presente legge
54Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghi
55Adeguamento dei rapporti esistenti
56Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente legge
57Province autonome di Trento e di Bolzano
58Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili
59Posizioni assicurative e previdenziali in atto
60Delega al Governo
61Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura
62
63Entrata in vigore

Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 42

Articolo 42
Diritto di ripresa

Per tutti i contratti agrari previsti dalla presente legge in corso, o in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della medesima, il concedente che sia divenuto proprietario dei fondi da almeno un anno, anche successivamente alla data suddetta, puo' ottenere per sé, o per un componente la propria famiglia che ne abbia i requisiti, la risoluzione anticipata del contratto, previa disdetta, da intimare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverra' il rilascio del fondo da parte del concessionario, purché concorrano congiuntamente, nel soggetto per il quale è esercitata la ripresa, le seguenti condizioni:
a) che sia coltivatore diretto o soggetto ad esso equiparato ai sensi dell'articolo 7;
b) che abbia nella propria famiglia, al momento della intimazione della disdetta, almeno una unità attiva coltivatrice diretta di età inferiore ai cinquantacinque anni;
c) che nella disdetta si obblighi a coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore a nove anni ed a farlo coltivare direttamente, per lo stesso periodo, dai familiari eventualmente presi in considerazione per la sussistenza della condizione di cui alla lettera b);
d) che non sia nel godimento, a qualsiasi titolo, di altri fondi che, con le colture in atto, possono assorbire più della metà della forza lavorativa sua e della famiglia;
Il presente articolo si applica anche a favore del concedente coltivatore diretto che sia emigrato per ragioni di lavoro in Italia o all'estero da meno di cinque anni purché sussistano le condizioni indicate nel comma precedente. In tale ipotesi la disdetta deve essere inviata almeno due anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverra' il rilascio del fondo da parte del concessionario.
Nell'ipotesi in cui il soggetto per il quale è stata esercitata la ripresa non adempia all'obbligo di cui alla lettera c) del primo comma, il concessionario ha diritto, a sua scelta, al risarcimento dei danni o al ripristino del contratto anche nei confronti dei terzi, fatto sempre salvo il risarcimento del danno.