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Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 54
Articolo 54
Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghi
Ai rapporti di miglioria di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, e ai rapporti analoghi esistenti nell'intero territorio nazionale, sino a quando non abbiano raggiunto la durata indicata in tale articolo, si applicano le norme della presente legge semprechè più favorevoli alle condizioni pattizie e consuetudinarie esistenti.