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Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 51
Articolo 51
Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali
L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:
"Qualora vi sia una pluralità di richieste si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle università, istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a ciò destinati".