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Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 6
Articolo 6
Definizione di coltivatore diretto
Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.