Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 32
Nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso costituito da più poderi o fondi, la conversione ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o associati. La richiesta puo' essere avanzata anche da uno solo dei coltivatori per il fondo da lui condotto.
Per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale possono essere stipulate dalle parti, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali a rappresentanza nazionale, apposite convenzioni. In caso di mancato accordo, ciascuna delle parti puo' proporre un piano di utilizzazione delle attrezzature all'ispettorato provinciale dell'agricoltura che, nel termine di novanta giorni, sentiti gli interessati e le loro organizzazioni, decide con provvedimento motivato.
Qualora il podere o fondo oggetto della domanda di conversione si estenda su una superficie del complesso aziendale e sia in esso intercluso, è data facoltà al concedente di dare in affitto al concessionario, in alternativa, terreni, siti fuori o ai margini dell'azienda, di corrispondente valore e con analoghe caratteristiche colturali.