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Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 57
Articolo 57
Province autonome di Trento e di Bolzano
Ai fini dell'applicazione della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle regioni.
Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la presente legge si applica in difetto di legislazione provinciale nelle materie di loro competenza.