Norme sui contratti agrari
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Preambolo
1Affitto a coltivatore diretto
2Durata dei contratti in corso
3Affitto particellare
4Rinnovazione tacita
4-bisDiritto di prelazione in caso di nuovo affitto
5Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione
6Definizione di coltivatore diretto
7Equiparazione ai coltivatori diretti
8Revisione provvisoria dei redditi catastali
9Tabella per l'equo canone
10Procedure per la determinazione dell'equo canone
11Composizione delle commissioni tecniche provinciali
12Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali
13Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni
14Regolamento di casi particolari
15Conguaglio per alcune annate agrarie
16Miglioramenti, addizioni e trasformazioni
17Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni
18Miglioramenti eseguiti dal proprietario
19Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti
20Diritto di ritenzione
21Nullità del subaffitto o della subconcessione - Diritto di surroga
22Computo della durata del contratto
23Rinvio
24Misura del canone
25Conversione dei contratti associativi
26Effetti della conversione
27Riconduzione all'affitto
28Conversione a richiesta del concedente
29Casi di esclusione della conversione
30Disposizioni particolari
31Unità produttive insufficienti
32Aziende pluripoderali
33Conversione in affitto richiesta da più concessionari
33-bisOpposizione del concedente
34Durata dei contratti associativi non convertiti
35Prelazione per l'acquisto delle scorte
35-bisScorte
36Forme associative di concedenti e concessionari
37Modificazioni della quota di riparto
38Rinvio
39Annata agraria
40Cessazione del regime di proroga
41Contratti ultranovennali
42Diritto di ripresa
43Indennizzo in favore dei concessionari
44Disposizioni in favore di piccoli concedenti
45Efficacia degli accordi
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47
48Impresa familiare coltivatrice
49Diritti degli eredi
50Terreni oggetto di concessione edilizia
51Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali
52Terreni montani destinati ad alpeggio
53Rapporti regolati dalla presente legge
54Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghi
55Adeguamento dei rapporti esistenti
56Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente legge
57Province autonome di Trento e di Bolzano
58Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili
59Posizioni assicurative e previdenziali in atto
60Delega al Governo
61Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura
62
63Entrata in vigore

Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 11

Articolo 11
Composizione delle commissioni tecniche provinciali

La delega di funzioni attribuita alle regioni a statuto ordinario dal quarto comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è estesa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi delle commissioni tecniche provinciali composte:
a) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante;
b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;
c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;
d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti:
e) da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;

f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari
.
I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni professionali a base nazionale maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.
Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni professionali su base provinciale.
Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.
La commissione tecnica provinciale resta in carica sei anni. Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato.
In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, provvede il presidente della regione, nominando, oltre ai rappresentanti designati, anche gli altri membri della commissione in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo comma.
In caso di ritardo o di mancata costituzione della commissione, provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio motivato provvedimento.