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Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 18
Articolo 18
Miglioramenti eseguiti dal proprietario
Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dai seguenti:
"Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all'incremento di produttività del fondo conseguente all'investimento eseguito.
Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento del catasto le commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente".