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Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 83
Articolo 83
Disposizioni particolari per l'etichettatura dei medicinali contenenti radionuclidi
1. L'imballaggio esterno ed il contenitore dei medicinali contenenti radionuclidi sono etichettati in conformità delle norme sulla sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi emanate dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Inoltre, l'etichettatura è conforme ai commi 2 e 3.
2. L'etichettatura del contenitore blindato di protezione deve riportare le indicazioni richieste all'articolo 73. Inoltre l'etichettatura del contenitore di protezione deve spiegare chiaramente tutti i codici usati sul flaconcino, indicando, se occorre, per una determinata ora e data, la quantità totale o unitaria di radioattività ed il numero di capsule o, per i liquidi, il numero di millilitri contenuti nel contenitore.
3. L'etichettatura del contenitore deve riportare le informazioni seguenti:
a) il nome o il codice del medicinale, compreso il nome o il simbolo chimico del radionuclide;
b) l'identificazione del lotto e la data di scadenza;
c) il simbolo internazionale della radioattività;
d) il nome e l'indirizzo del produttore;
e) la quantità di radioattività come specificato al comma 2.