Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ((...))
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Preambolo
1Definizioni
2Campo di applicazione; prevalenza della disciplina dei medicinali su altre discipline
3Fattispecie escluse dalla disciplina
4Salvaguardia delle norme sulla protezione radiologica; materie escluse dal campo di applicazione
5Casi di non applicazione del titolo III
6Estensione ed effetti dell'autorizzazione
7Radiofarmaci preparati al momento dell'uso
8Domanda di autorizzazione
9Informazioni e documenti aggiuntivi a corredo della domanda di AIC di generatori di radionuclidi
10Domande semplificate di AIC per i medicinali generici
11Domande bibliografiche di AIC
12Associazioni fisse
13Consenso all'utilizzazione del dossier da parte di terzi
14Riassunto delle caratteristiche del prodotto
15Esperti che elaborano le documentazioni
16Procedura semplificata di registrazione
17Contenuto della domanda di registrazione semplificata
18Medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione
19Comunicazioni in ambito comunitario
20 Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici.
21Registrazione basata sull'impiego tradizionale
22Stabilimento del richiedente e del titolare della registrazione e autorità competente per la registrazione
23Contenuto della domanda
24Applicazione ai medicinali di origine vegetale tradizionali della procedura di mutuo riconoscimento e della procedura decentrata
25Diniego della registrazione
26Domande relative a sostanze o preparati compresi nello specifico elenco comunitario
27Altre disposizioni applicabili ai medicinali di origine vegetale tradizionali
28Partecipazione italiana al comitato dei medicinali di origine vegetale
29Durata del procedimento; effetti indotti da domande presentate in altri Stati membri
30Istruttoria della domanda
31Informazione sull'AIC
32Rapporto di valutazione
33Autorizzazione subordinata a condizioni
34Obblighi del titolare dell'AIC
35Modifiche delle autorizzazioni
36Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza
37Smaltimento scorte o termine per il ritiro delle confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche
38Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia dell'autorizzazione
39Effetti dell'autorizzazione
40Diniego dell'autorizzazione
41Presentazione della domanda nella procedura di mutuo riconoscimento e nella procedura decentrata
42Ipotesi in cui l'Italia agisce da Stato membro di riferimento
43Ipotesi in cui l'Italia agisce come Stato interessato
44Ipotesi di mancato accordo fra gli Stati membri interessati sul rilascio dell'autorizzazione
45Ipotesi di difformi valutazioni degli Stati membri
46Casi particolari di interesse comunitario per adire il Comitato
47Variazioni delle autorizzazioni di mutuo riconoscimento e decentrate
48Medicinali autorizzati ai sensi della direttiva 87/22/CEE
49Medicinali omeopatici
50Autorizzazione alla produzione di medicinali
51Obblighi del produttore Adeguamento alle norme di buona fabbricazione
51-bis Controlli sulle sostanze attive.
51-ter Bollini farmaceutici.
52Personale qualificato di cui deve dotarsi il titolare dell'autorizzazione alla produzione
52-bisProduzione e importazione di sostanze attive
52-ter Controlli su medicinali in transito
53Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti
53-bis Aggiornamenti su ispezioni, autorizzazioni e certificati
54Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali
55Autorizzazione all'importazione di medicinali
56Casi particolari di medicinali provenienti da altri Stati membri
57Medicinali omeopatici
58Campo d'applicazione
59Definizioni
60Linee guida europee
61 Conformità alle norme di buona fabbricazione.
62 Conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio.
63 Sistema di garanzia della qualità.
64Personale
65Locali e attrezzature
66 Documentazione.
67Produzione
68 Controllo di qualità.
69 Appalto di operazioni.
70Reclami e ritiri del medicinale
71 Autoispezione.
72Etichettatura
73Etichettatura
73-bis Medicinali soggetti a bollinatura.
74Etichettatura per blister e confezionamento primario di piccole dimensioni
75Disposizioni particolari a favore di non vedenti e ipovedenti
76Obbligo del foglio illustrativo
77Contenuto del foglio illustrativo
78Modifiche dell'etichettatura e del foglio illustrativo compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto
79Segni o pittogrammi
80Lingua utilizzata
81Caratteristiche generali delle informazioni riportate nel foglio illustrativo e nelle etichettature
82Conseguenze in caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo
83Disposizioni particolari per l'etichettatura dei medicinali contenenti radionuclidi
84Foglio illustrativo di radiofarmaci, generatori di radionuclidi, kit di radionuclidi, precursori di radionuclidi
85Disposizioni particolari per l'etichettatura e il foglio illustrativo di medicinali omeopatici
86Aggiornamento delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo
87Classi dei medicinali ai fini della fornitura
88Medicinali soggetti a prescrizione medica
89Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
90Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
91Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa
92Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili
93Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti
94Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista
95Accertamenti sull'osservanza delle disposizioni in materia di classificazione
96Medicinali non soggetti a prescrizione
97Pubblicazione dell'elenco dei medicinali secondo la classificazione ai fini della fornitura
98Tutela delle prove e delle sperimentazioni finalizzate ad una modifica della classificazione
98-bis Sperimentazioni sulle modalità di fornitura dei medicinali
99Ambito di applicazione
100Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali
101Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione
102Distribuzione all'ingrosso esercitata in più magazzini
103 Procedura di autorizzazione e ispezioni.
104Obblighi e facoltà del titolare dell'autorizzazione
105Dotazioni minime e fornitura dei medicinali
106Disposizioni concernenti medicinali particolari
107Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali
108Depositari di medicinali
108-bis Distribuzione di sostanze attive.
109Ispezioni del Ministero della salute e AIFA
110Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione
111Obblighi di comunicazione
112Medicinali omeopatici
112-bis Distribuzione di medicinali in transito e verso paesi terzi.
112-ter Broker di medicinali.
112-quater Vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
113Definizione di pubblicità dei medicinali e ambito di applicazione
114Principi fondamentali della disciplina
115Limiti della pubblicità presso il pubblico
116Caratteristiche e contenuto minimo della pubblicità presso il pubblico
117Contenuti pubblicitari non consentiti
118Autorizzazione della pubblicità presso il pubblico
119Pubblicità presso gli operatori sanitari
120Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i medici
121Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i farmacisti
122Requisiti e attività degli informatori scientifici
123Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura
124Convegni o congressi e altri incontri riguardanti i medicinali
125Campioni gratuiti
126Servizio scientifico
127Pubblicità presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente
128Disposizioni particolari per la pubblicità sui medicinali omeopatici
129Sistema nazionale di farmacovigilanza
130Disposizioni concernenti il titolare dell'AIC
131Responsabile del servizio di farmacovigilanza
132Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari e successivi adempimenti dell'AIFA
133Sospensione, revoca o modifica di una AIC per ragioni di farmacovigilanza
134Accertamenti sull'osservanza delle norme di farmacovigilanza
135Raccolta e controllo del sangue e del plasma umani
136Autosufficienza comunitaria in materia di sangue e plasma umani
137Resoconti dei controlli di analisi
138Controllo di stato dei medicinali immunologici
139Controllo di stato dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani
140Eliminazione di virus patogeni suscettibili di trasmissione con i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani
141Sospensione, revoca e modifica d'ufficio di una AIC
142Divieto di vendita e di utilizzazione ritiro dal commercio e sequestro del medicinale
142-bis Sistema nazionale anti-falsificazione.
142-ter Informazione sulle attività anti-falsificazione.
142-quater Cooperazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
142-quinquies Conferenza dei servizi.
143Prescrizioni di carattere generale relative ai medicinali
144Provvedimenti dell'autorità amministrativa in caso di irregolarità nel commercio dei medicinali
145Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti
146Sospensione e revoca dell'autorizzazione alla produzione
147Sanzioni penali
148Sanzioni amministrative
149Estensione delle norme del presente titolo ai medicinali autorizzati con procedura centralizzata
150Estensione delle disposizioni del titolo ai medicinali omeopatici
151Osservanza degli obblighi di comunicazione all'interno della comunità
152Obblighi di comunicazione nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanità
153Tassatività delle fattispecie relative a provvedimenti restrittivi
154Estensione di alcune disposizioni sulla farmacovigilanza
155Misure dirette ad assicurare l'indipendenza e la trasparenza delle valutazioni e un miglior coordinamento fra le attività dell'AIFA e del Ministero della salute
156Certificazioni concernenti la produzione di medicinali
157Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti
158Abrogazioni; effetti delle autorizzazioni adottate sulla base delle disposizioni abrogate; conferma di disposizioni specifiche
159Disposizioni finanziarie
160Clausola di cedevolezza
Allegati
Allegati

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 158

Articolo 158
Abrogazioni; effetti delle autorizzazioni adottate sulla base delle disposizioni abrogate; conferma di disposizioni specifiche

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, sono abrogati i decreti legislativi 29 maggio 1991, n. 178, 30 dicembre 1992, n. 538, 30 dicembre 1992, n. 539, ad eccezione dell'articolo 12, 30 dicembre 1992, n. 540, ad eccezione dell'articolo 5-bis, 30 dicembre 1992, n. 541, 17 marzo 1995, n. 185, 18 febbraio 1997, n. 44, 8 aprile 2003, n. 95, e loro successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni sui medicinali contenute nella legge 14 dicembre 2000, n. 376, e relativi provvedimenti di attuazione, nonché ogni altra disposizione in vigore che impone vincoli e condizioni per il commercio di medicinali per specifiche esigenze di tutela della salute pubblica. Sono abrogati l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 4 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e l'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della salute in data 27 gennaio 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000.
2. Le competenze attribuite all'AIFA dal presente decreto si applicano anche ai rapporti e alle situazioni giuridiche pregresse e ancora in essere, instauratesi sotto la vigenza delle disposizioni dei decreti legislativi abrogati che attribuivano corrispondenti o analoghe competenze al Ministero della sanità o della salute.
3. Quando nella normativa vigente sono richiamate disposizioni contenute nei decreti legislativi abrogati, tali richiami si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.
4. I titolari delle autorizzazioni rilasciate dai competenti organi previsti dalla legislazione regionale in conformità di quanto già disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, i quali, sulla base della previgente normativa eseguivano operazioni di importazione di sostanze attive ovvero di divisione, riconfezionamento e rietichettatura delle stesse per le quali è oggi richiesta un'autorizzazione ai sensi del titolo IV, possono continuare le stesse operazioni a condizione che ottengano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorizzazione da esso prevista.
5. Per consentire la predisposizione della documentazione richiesta dal capo IV del titolo III, per i medicinali la cui data di scadenza dell'autorizzazione cada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione delle domande di rinnovo o per l'aggiornamento delle domande ancora in corso, è prorogato di tre mesi.
6. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, recanti modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 1997, e successive modificazioni. Tali medicinali sono utilizzati esclusivamente per indicazioni approvate nel paese di provenienza e in accordo con il relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto. Gli uffici di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna del Ministero della salute, trasmettono all'AIFA, dandone comunicazione alla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute, i dati indicati all'articolo 4 del citato decreto ministeriale.
7. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro della sanità in data 29 agosto 1997, concernente le procedure di autorizzazione all'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997, fatta salva l'attribuzione all'AIFA delle competenze ivi riferite al Ministero della salute.
8. Il viaggiatore ha facoltà di portare con sé, al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, medicinali registrati in altri Paesi, purché destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni, fatte salve, limitatamente agli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le condizioni e le procedure che possono essere stabilite con decreto del Ministro della salute.
9. Le disposizioni di cui ai decreti ministeriali richiamati ai commi 6 e 7, possono essere modificate con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA o previa consultazione della stessa.
Resta in ogni caso ferma la necessità dell'autorizzazione ministeriale per l'introduzione nel territorio nazionale, nelle ipotesi previste dai commi 6 e 7, di medicinali sottoposti alla disciplina del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche delle linee guida EMEA per l'uso compassionevole dei medicinali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'uso di medicinali privi di AIC in Italia, incluso l'utilizzo al di fuori del riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato nel paese di provenienza e l'uso compassionevole di medicinali non ancora registrati. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, resta in vigore il decreto ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2003.
11. Sono confermate:
a) le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta ed utilità dei soggetti interessati, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
c) le tariffe stabilite per l'esame di domande di AIC di medicinali e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni stesse, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
12.
Le tariffe vigenti alla data del 1º gennaio 2015 sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonché tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del sito di produzione
. A decorrere dal 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono aggiornati, con le stesse modalità, sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre. Il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, identifica le variazioni di AIC tra loro collegate da un rapporto di consequenzialità o correlazione, alle quali non si applica la tariffa in quanto non comportano una prestazione aggiuntiva da parte dell'AIFA.
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13. In caso di mancata corresponsione delle tariffe dovute, se per effetto di procedure di silenzio assenso, l'azienda interessata ha acquisito l'autorizzazione richiesta, nessun'altra domanda concernente il medesimo medicinale puo' essere presa in considerazione se non previo pagamento della tariffa inizialmente non corrisposta.