Menu
Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 109
Articolo 109
Ispezioni del Ministero della salute e AIFA
1. Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto alle regioni e alle province autonome, il Ministero della salute e l'AIFA possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso i magazzini e le altre sedi
autorizzati, sul territorio nazionale,
in cui vengono conservati medicinali e sostanze attive
, per accertamenti attinenti a profili di propria competenza.
2. Su richiesta del Ministero della salute e dell'AIFA le ispezioni di cui al comma 1 possono essere effettuate dalle regioni e dalle province autonome
, per i locali da loro autorizzati e stabiliti sul loro territorio
.