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Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 49
Articolo 49
Medicinali omeopatici
1. Il presente titolo non si applica ai medicinali omeopatici di cui all'articolo 20.
2. Agli altri medicinali omeopatici il presente titolo si applica con le limitazioni derivanti dall'articolo 39 della direttiva 2001/83/CE.