Menu
Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 40
Articolo 40
Diniego dell'autorizzazione
1. L'AIC è negata quando, dalla verifica dei documenti e delle informazioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, risulta che:
a) il rapporto rischio/beneficio non è considerato favorevole;
b) l'efficacia terapeutica del medicinale non è sufficientemente documentata dal richiedente;
c) il medicinale non presenta la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata.
2. L'autorizzazione è altresì negata se la documentazione o le informazioni presentate a sostegno della domanda non sono conformi agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
3. Il richiedente o il titolare dell'AIC è responsabile dell'esattezza dei documenti e dei dati che ha fornito.
4. Il diniego dell'autorizzazione, in ogni caso motivato, è notificato entro i termini di cui al comma 1 dell'articolo 29.
L'interessato puo' presentare opposizione al provvedimento di diniego all'AIFA, che decide entro novanta giorni.
L'interessato puo' presentare opposizione al provvedimento di diniego all'AIFA, che decide entro novanta giorni.