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Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 149
Articolo 149
Estensione delle norme del presente titolo ai medicinali autorizzati con procedura centralizzata
1. Ad eccezione del potere di revoca dell'AIC, le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai medicinali autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004. In tale ipotesi l'AIFA, quando adotta provvedimenti cautelativi effettua le comunicazioni e provvede agli altri adempimenti previsti dal citato regolamento.