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Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 142-quater
Articolo 142-quater
Cooperazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
1. Ai sensi del presente decreto, e, in particolare degli articoli 52-ter e 112-bis, nonché l'articolo 118-quater della direttiva 2001/83/CE, al fine di contrastare l'ingresso nel territorio nazionale di medicinali falsificati, l'AIFA, di intesa con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta, sentita la task-force di cui all'articolo 142-ter, le misure necessarie a garantire la cooperazione tra l'AIFA stessa, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e, per gli aspetti di competenza, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute.