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Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 153
Articolo 153
Tassativita' delle fattispecie relative a provvedimenti restrittivi
1. L'AIFA puo' rifiutare, sospendere o revocare l'AIC solamente per i motivi specificati nel presente decreto.
2. Le decisioni di sospensione della produzione, o dell'importazione di medicinali provenienti da Paesi terzi, di divieto di vendita e di ritiro dal commercio di un medicinale possono essere prese, rispettivamente, solamente per i motivi indicati negli articoli 146 e 142.