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Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 152
Articolo 152
Obblighi di comunicazione nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanità
1. L'AIFA comunica immediatamente all'Organizzazione mondiale della sanità informazioni adeguate sulle decisioni concernenti medicinali in commercio che possono incidere sulla tutela sanitaria in Paesi terzi.
1-bis. L'AIFA, oltre a quanto disposto agli articoli 19, 38 e 145 comunica tempestivamente all'EMA le decisioni di AIC, di rifiuto o di revoca della medesima, di annullamento di dette decisioni di rifiuto o di revoca, di divieto di vendita, di ritiro dal commercio e le relative motivazioni.
2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è inviata all'EMEA e al Ministero della salute.