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Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 139
Articolo 139
Controllo di stato dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani
1. Il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, puo' sottoporre a controllo di stato, anche limitatamente a singole tipologie, i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, allo stato sfuso o già pronti per l'uso; con la stessa procedura sono dettate prescrizioni e modalità per l'effettuazione di tale controllo, che deve essere completato entro sessanta giorni dalla ricezione dei campioni.