Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ((...))
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Preambolo
1Definizioni
2Campo di applicazione; prevalenza della disciplina dei medicinali su altre discipline
3Fattispecie escluse dalla disciplina
4Salvaguardia delle norme sulla protezione radiologica; materie escluse dal campo di applicazione
5Casi di non applicazione del titolo III
6Estensione ed effetti dell'autorizzazione
7Radiofarmaci preparati al momento dell'uso
8Domanda di autorizzazione
9Informazioni e documenti aggiuntivi a corredo della domanda di AIC di generatori di radionuclidi
10Domande semplificate di AIC per i medicinali generici
11Domande bibliografiche di AIC
12Associazioni fisse
13Consenso all'utilizzazione del dossier da parte di terzi
14Riassunto delle caratteristiche del prodotto
15Esperti che elaborano le documentazioni
16Procedura semplificata di registrazione
17Contenuto della domanda di registrazione semplificata
18Medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione
19Comunicazioni in ambito comunitario
20 Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici.
21Registrazione basata sull'impiego tradizionale
22Stabilimento del richiedente e del titolare della registrazione e autorità competente per la registrazione
23Contenuto della domanda
24Applicazione ai medicinali di origine vegetale tradizionali della procedura di mutuo riconoscimento e della procedura decentrata
25Diniego della registrazione
26Domande relative a sostanze o preparati compresi nello specifico elenco comunitario
27Altre disposizioni applicabili ai medicinali di origine vegetale tradizionali
28Partecipazione italiana al comitato dei medicinali di origine vegetale
29Durata del procedimento; effetti indotti da domande presentate in altri Stati membri
30Istruttoria della domanda
31Informazione sull'AIC
32Rapporto di valutazione
33Autorizzazione subordinata a condizioni
34Obblighi del titolare dell'AIC
35Modifiche delle autorizzazioni
36Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza
37Smaltimento scorte o termine per il ritiro delle confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche
38Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia dell'autorizzazione
39Effetti dell'autorizzazione
40Diniego dell'autorizzazione
41Presentazione della domanda nella procedura di mutuo riconoscimento e nella procedura decentrata
42Ipotesi in cui l'Italia agisce da Stato membro di riferimento
43Ipotesi in cui l'Italia agisce come Stato interessato
44Ipotesi di mancato accordo fra gli Stati membri interessati sul rilascio dell'autorizzazione
45Ipotesi di difformi valutazioni degli Stati membri
46Casi particolari di interesse comunitario per adire il Comitato
47Variazioni delle autorizzazioni di mutuo riconoscimento e decentrate
48Medicinali autorizzati ai sensi della direttiva 87/22/CEE
49Medicinali omeopatici
50Autorizzazione alla produzione di medicinali
51Obblighi del produttore Adeguamento alle norme di buona fabbricazione
51-bis Controlli sulle sostanze attive.
51-ter Bollini farmaceutici.
52Personale qualificato di cui deve dotarsi il titolare dell'autorizzazione alla produzione
52-bisProduzione e importazione di sostanze attive
52-ter Controlli su medicinali in transito
53Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti
53-bis Aggiornamenti su ispezioni, autorizzazioni e certificati
54Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali
55Autorizzazione all'importazione di medicinali
56Casi particolari di medicinali provenienti da altri Stati membri
57Medicinali omeopatici
58Campo d'applicazione
59Definizioni
60Linee guida europee
61 Conformità alle norme di buona fabbricazione.
62 Conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio.
63 Sistema di garanzia della qualità.
64Personale
65Locali e attrezzature
66 Documentazione.
67Produzione
68 Controllo di qualità.
69 Appalto di operazioni.
70Reclami e ritiri del medicinale
71 Autoispezione.
72Etichettatura
73Etichettatura
73-bis Medicinali soggetti a bollinatura.
74Etichettatura per blister e confezionamento primario di piccole dimensioni
75Disposizioni particolari a favore di non vedenti e ipovedenti
76Obbligo del foglio illustrativo
77Contenuto del foglio illustrativo
78Modifiche dell'etichettatura e del foglio illustrativo compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto
79Segni o pittogrammi
80Lingua utilizzata
81Caratteristiche generali delle informazioni riportate nel foglio illustrativo e nelle etichettature
82Conseguenze in caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo
83Disposizioni particolari per l'etichettatura dei medicinali contenenti radionuclidi
84Foglio illustrativo di radiofarmaci, generatori di radionuclidi, kit di radionuclidi, precursori di radionuclidi
85Disposizioni particolari per l'etichettatura e il foglio illustrativo di medicinali omeopatici
86Aggiornamento delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo
87Classi dei medicinali ai fini della fornitura
88Medicinali soggetti a prescrizione medica
89Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
90Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
91Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa
92Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili
93Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti
94Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista
95Accertamenti sull'osservanza delle disposizioni in materia di classificazione
96Medicinali non soggetti a prescrizione
97Pubblicazione dell'elenco dei medicinali secondo la classificazione ai fini della fornitura
98Tutela delle prove e delle sperimentazioni finalizzate ad una modifica della classificazione
98-bis Sperimentazioni sulle modalità di fornitura dei medicinali
99Ambito di applicazione
100Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali
101Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione
102Distribuzione all'ingrosso esercitata in più magazzini
103 Procedura di autorizzazione e ispezioni.
104Obblighi e facoltà del titolare dell'autorizzazione
105Dotazioni minime e fornitura dei medicinali
106Disposizioni concernenti medicinali particolari
107Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali
108Depositari di medicinali
108-bis Distribuzione di sostanze attive.
109Ispezioni del Ministero della salute e AIFA
110Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione
111Obblighi di comunicazione
112Medicinali omeopatici
112-bis Distribuzione di medicinali in transito e verso paesi terzi.
112-ter Broker di medicinali.
112-quater Vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
113Definizione di pubblicità dei medicinali e ambito di applicazione
114Principi fondamentali della disciplina
115Limiti della pubblicità presso il pubblico
116Caratteristiche e contenuto minimo della pubblicità presso il pubblico
117Contenuti pubblicitari non consentiti
118Autorizzazione della pubblicità presso il pubblico
119Pubblicità presso gli operatori sanitari
120Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i medici
121Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i farmacisti
122Requisiti e attività degli informatori scientifici
123Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura
124Convegni o congressi e altri incontri riguardanti i medicinali
125Campioni gratuiti
126Servizio scientifico
127Pubblicità presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente
128Disposizioni particolari per la pubblicità sui medicinali omeopatici
129Sistema nazionale di farmacovigilanza
130Disposizioni concernenti il titolare dell'AIC
131Responsabile del servizio di farmacovigilanza
132Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari e successivi adempimenti dell'AIFA
133Sospensione, revoca o modifica di una AIC per ragioni di farmacovigilanza
134Accertamenti sull'osservanza delle norme di farmacovigilanza
135Raccolta e controllo del sangue e del plasma umani
136Autosufficienza comunitaria in materia di sangue e plasma umani
137Resoconti dei controlli di analisi
138Controllo di stato dei medicinali immunologici
139Controllo di stato dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani
140Eliminazione di virus patogeni suscettibili di trasmissione con i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani
141Sospensione, revoca e modifica d'ufficio di una AIC
142Divieto di vendita e di utilizzazione ritiro dal commercio e sequestro del medicinale
142-bis Sistema nazionale anti-falsificazione.
142-ter Informazione sulle attività anti-falsificazione.
142-quater Cooperazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
142-quinquies Conferenza dei servizi.
143Prescrizioni di carattere generale relative ai medicinali
144Provvedimenti dell'autorità amministrativa in caso di irregolarità nel commercio dei medicinali
145Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti
146Sospensione e revoca dell'autorizzazione alla produzione
147Sanzioni penali
148Sanzioni amministrative
149Estensione delle norme del presente titolo ai medicinali autorizzati con procedura centralizzata
150Estensione delle disposizioni del titolo ai medicinali omeopatici
151Osservanza degli obblighi di comunicazione all'interno della comunità
152Obblighi di comunicazione nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanità
153Tassatività delle fattispecie relative a provvedimenti restrittivi
154Estensione di alcune disposizioni sulla farmacovigilanza
155Misure dirette ad assicurare l'indipendenza e la trasparenza delle valutazioni e un miglior coordinamento fra le attività dell'AIFA e del Ministero della salute
156Certificazioni concernenti la produzione di medicinali
157Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti
158Abrogazioni; effetti delle autorizzazioni adottate sulla base delle disposizioni abrogate; conferma di disposizioni specifiche
159Disposizioni finanziarie
160Clausola di cedevolezza
Allegati
Allegati

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 53

Articolo 53
Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti

1. L'AIFA, in cooperazione con l'EMA, assicura, mediante ispezioni, anche senza preavviso, che tutte le disposizioni normative sui medicinali siano rispettate. A tale scopo, ove opportuno, l'AIFA puo' chiedere ad un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o a un laboratorio designato a tal fine, di effettuare controlli su campioni. Tale cooperazione consiste in scambi di informazioni con l'EMA sia sulle ispezioni programmate sia sulle ispezioni che sono già state condotte. L'AIFA coopera con gli Stati membri e l'EMA nel coordinamento delle ispezioni nei paesi terzi. Le ispezioni includono quelle di cui ai commi da
1-bis a 1-sexies, senza tuttavia essere limitate a esse. L'AIFA puo':
a) procedere ad ispezioni negli stabilimenti e nei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali, delle sostanze attive e, ove necessario, degli eccipienti, nonché dei laboratori incaricati dal titolare dell'autorizzazione alla produzione dell'esecuzione dei controlli a norma dell'articolo 30, comma 2;
b) prelevare campioni di medicinali e, se del caso, di altre sostanze necessarie alle analisi anche ai fini di un'analisi indipendente da parte dell'Istituto superiore di sanità o da parte di un laboratorio designato a tal fine da uno Stato membro;
c) esaminare e, se necessario, acquisire copia di tutti i documenti relativi all'oggetto delle ispezioni.
1-bis. L'AIFA effettua ispezioni ripetute periodicamente presso i produttori di medicinali stabiliti in Italia o in paesi terzi anche senza preavviso.
1-ter. L'AIFA dispone di un sistema di supervisione che include le ispezioni, effettuate con una frequenza appropriata in funzione dei rischi, anche senza preavviso, presso i locali dei produttori, degli importatori o, se del caso, dei distributori di sostanze attive, stabiliti sul territorio nazionale e un follow-up efficace di tali ispezioni. L'AIFA, se ritiene che sussistono motivi per sospettare che non sono rispettate le disposizioni previste dal presente decreto, inclusi i principi e gli orientamenti sulle norme di buona fabbricazione, di cui agli articoli 51, comma 1, lettera e), e 60, nonché le linee guida in materia di buona pratica di distribuzione delle sostanze attive di cui all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 110, comma 1, puo' procedere a ispezioni presso i locali di:
a) produttori e, se del caso, di distributori di sostanze attive stabiliti in paesi terzi;
b) produttori o importatori di eccipienti.
1-quater. Le ispezioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter possono anche essere effettuate nell'Unione europea e nei paesi terzi su richiesta di uno Stato membro, della Commissione europea o dell'EMA.
1-quinquies. Le ispezioni possono essere effettuate anche presso i locali dei titolari dell'AIC e dei broker di medicinali.
1-sexies. L'AIFA puo' procedere all'ispezione di un produttore di materie prime anche su specifica richiesta del medesimo.
1-septies. Le ispezioni sono effettuate secondo le linee direttrici di cui all'articolo 53-bis.
2. Nel corso di ispezioni ad officine di produzione di medicinali immunologici, l'AIFA verifica che i processi di produzione utilizzati, sono debitamente convalidati e consentono di assicurare in modo continuativo la conformità dei lotti.
3. Le ispezioni agli stabilimenti di produzione e ai laboratori di controllo di cui al comma 1 sono rinnovate periodicamente.
4. Tali ispezioni possono svolgersi anche a richiesta della Commissione europea, dell'EMEA o di altro Stato membro.
5. L'AIFA puo' procedere all'ispezione di un produttore di materie prime anche su richiesta specifica del medesimo.
6. Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra la Comunità europea e Paesi terzi, l'AIFA puo' chiedere al produttore stabilito in un Paese terzo di sottoporsi all'ispezione di cui al comma 1.
7. Dopo ogni ispezione, l'AIFA redige un verbale contenente l'esito dell'ispezione, in cui si riporta se il soggetto ispezionato rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione, di cui al capo II del presente titolo, e successivi aggiornamenti comunitari. Il contenuto del verbale è comunicato al soggetto ispezionato. Prima di adottare i provvedimenti successivi a tale verbale è data al soggetto ispezionato interessato la possibilità di presentare osservazioni.
7-bis. Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra l'Unione europea e i paesi terzi, l'AIFA o un altro Stato membro, la Commissione o l'EMA possono chiedere a un produttore stabilito in un paese terzo di sottoporsi all'ispezione di cui al presente articolo.
8. Nei novanta giorni successivi all'ispezione di cui al comma 1, se l'ispezione accerta l'osservanza da parte del produttore dei principi e delle linee guida delle norme di buona fabbricazione previsti dalla normativa comunitaria, al produttore è rilasciato un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione.
8-bis. Se le ispezioni sono effettuate nell'ambito della procedura di certificazione di conformità con le monografie della Farmacopea europea, è redatto un certificato.
9. L'AIFA inserisce i certificati di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciati in una banca dati dell'Unione europea gestita dall'EMA, per conto dell'Unione europea. A norma dell'articolo 52-bis, comma 7, l'AIFA inserisce nella banca dati dell'Unione europea le informazioni relative ai produttori e agli importatori di sostanze attive. La banca dati è accessibile al pubblico.
10. Se l'ispezione di cui al comma 1 accerta l'inosservanza da parte del produttore dei principi e delle linee guida delle norme di buona fabbricazione previsti dalla normativa comunitaria, tale informazione è iscritta nella banca dati comunitaria di cui al comma 9.
10-bis. L'AIFA tiene altresì conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni - Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information, regolarmente aggiornata dall'EMA, pubblicata dalla Commissione
11. Ai fini degli accertamenti di cui al presente articolo, l'AIFA puo' avvalersi di proprio personale, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, delle unità sanitarie locali, e di altre strutture pubbliche riconosciute idonee dall'AIFA, purché in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'AIFA stessa, attraverso convenzioni con altri istituti.
12. Alle ispezioni delle aziende o laboratori di produzione o preparazione di medicinali per terapia genica, terapia cellulare, di medicinali contenenti organismi geneticamente modificati, di medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, di medicinali immunologici, nonché di radiofarmaci, partecipano tecnici dell'Istituto superiore di sanità in possesso di specifica esperienza nel settore.
13. Le spese occorrenti per le attività ispettive alle aziende farmaceutiche, sia antecedenti che successive al rilascio delle autorizzazioni alla produzione, dirette a verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, sono a carico delle aziende ispezionate.
14. Al personale che svolge gli accertamenti di cui al presente articolo è dovuto un compenso comprensivo dell'indennità di missione, da stabilirsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14-bis. L'AIFA è dotata, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità adeguatamente concepito periodicamente aggiornabile, cui si attengono il personale e la dirigenza di tale servizio
15. L'AIFA, sentito l'Istituto superiore di sanità
...
, stabilisce il programma annuale di controllo delle composizioni dei medicinali le cui analisi sono effettuate dall'Istituto superiore di sanità.