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Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 63
Articolo 63
Sistema di garanzia della qualità
1. Il produttore istituisce, attua e mantiene un efficace sistema di qualità farmaceutica, sulla base delle linee guida adottate dall'EMA, che implica l'attiva partecipazione della dirigenza e del personale a tutte le diverse attività di produzione, documentazione e controllo