Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ((...))
Menu
Preambolo
1Definizioni
2Campo di applicazione; prevalenza della disciplina dei medicinali su altre discipline
3Fattispecie escluse dalla disciplina
4Salvaguardia delle norme sulla protezione radiologica; materie escluse dal campo di applicazione
5Casi di non applicazione del titolo III
6Estensione ed effetti dell'autorizzazione
7Radiofarmaci preparati al momento dell'uso
8Domanda di autorizzazione
9Informazioni e documenti aggiuntivi a corredo della domanda di AIC di generatori di radionuclidi
10Domande semplificate di AIC per i medicinali generici
11Domande bibliografiche di AIC
12Associazioni fisse
13Consenso all'utilizzazione del dossier da parte di terzi
14Riassunto delle caratteristiche del prodotto
15Esperti che elaborano le documentazioni
16Procedura semplificata di registrazione
17Contenuto della domanda di registrazione semplificata
18Medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione
19Comunicazioni in ambito comunitario
20 Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici.
21Registrazione basata sull'impiego tradizionale
22Stabilimento del richiedente e del titolare della registrazione e autorità competente per la registrazione
23Contenuto della domanda
24Applicazione ai medicinali di origine vegetale tradizionali della procedura di mutuo riconoscimento e della procedura decentrata
25Diniego della registrazione
26Domande relative a sostanze o preparati compresi nello specifico elenco comunitario
27Altre disposizioni applicabili ai medicinali di origine vegetale tradizionali
28Partecipazione italiana al comitato dei medicinali di origine vegetale
29Durata del procedimento; effetti indotti da domande presentate in altri Stati membri
30Istruttoria della domanda
31Informazione sull'AIC
32Rapporto di valutazione
33Autorizzazione subordinata a condizioni
34Obblighi del titolare dell'AIC
35Modifiche delle autorizzazioni
36Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza
37Smaltimento scorte o termine per il ritiro delle confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche
38Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia dell'autorizzazione
39Effetti dell'autorizzazione
40Diniego dell'autorizzazione
41Presentazione della domanda nella procedura di mutuo riconoscimento e nella procedura decentrata
42Ipotesi in cui l'Italia agisce da Stato membro di riferimento
43Ipotesi in cui l'Italia agisce come Stato interessato
44Ipotesi di mancato accordo fra gli Stati membri interessati sul rilascio dell'autorizzazione
45Ipotesi di difformi valutazioni degli Stati membri
46Casi particolari di interesse comunitario per adire il Comitato
47Variazioni delle autorizzazioni di mutuo riconoscimento e decentrate
48Medicinali autorizzati ai sensi della direttiva 87/22/CEE
49Medicinali omeopatici
50Autorizzazione alla produzione di medicinali
51Obblighi del produttore Adeguamento alle norme di buona fabbricazione
51-bis Controlli sulle sostanze attive.
51-ter Bollini farmaceutici.
52Personale qualificato di cui deve dotarsi il titolare dell'autorizzazione alla produzione
52-bisProduzione e importazione di sostanze attive
52-ter Controlli su medicinali in transito
53Accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti
53-bis Aggiornamenti su ispezioni, autorizzazioni e certificati
54Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali
55Autorizzazione all'importazione di medicinali
56Casi particolari di medicinali provenienti da altri Stati membri
57Medicinali omeopatici
58Campo d'applicazione
59Definizioni
60Linee guida europee
61 Conformità alle norme di buona fabbricazione.
62 Conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio.
63 Sistema di garanzia della qualità.
64Personale
65Locali e attrezzature
66 Documentazione.
67Produzione
68 Controllo di qualità.
69 Appalto di operazioni.
70Reclami e ritiri del medicinale
71 Autoispezione.
72Etichettatura
73Etichettatura
73-bis Medicinali soggetti a bollinatura.
74Etichettatura per blister e confezionamento primario di piccole dimensioni
75Disposizioni particolari a favore di non vedenti e ipovedenti
76Obbligo del foglio illustrativo
77Contenuto del foglio illustrativo
78Modifiche dell'etichettatura e del foglio illustrativo compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto
79Segni o pittogrammi
80Lingua utilizzata
81Caratteristiche generali delle informazioni riportate nel foglio illustrativo e nelle etichettature
82Conseguenze in caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo
83Disposizioni particolari per l'etichettatura dei medicinali contenenti radionuclidi
84Foglio illustrativo di radiofarmaci, generatori di radionuclidi, kit di radionuclidi, precursori di radionuclidi
85Disposizioni particolari per l'etichettatura e il foglio illustrativo di medicinali omeopatici
86Aggiornamento delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo
87Classi dei medicinali ai fini della fornitura
88Medicinali soggetti a prescrizione medica
89Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
90Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
91Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa
92Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili
93Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti
94Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista
95Accertamenti sull'osservanza delle disposizioni in materia di classificazione
96Medicinali non soggetti a prescrizione
97Pubblicazione dell'elenco dei medicinali secondo la classificazione ai fini della fornitura
98Tutela delle prove e delle sperimentazioni finalizzate ad una modifica della classificazione
98-bis Sperimentazioni sulle modalità di fornitura dei medicinali
99Ambito di applicazione
100Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali
101Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione
102Distribuzione all'ingrosso esercitata in più magazzini
103 Procedura di autorizzazione e ispezioni.
104Obblighi e facoltà del titolare dell'autorizzazione
105Dotazioni minime e fornitura dei medicinali
106Disposizioni concernenti medicinali particolari
107Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali
108Depositari di medicinali
108-bis Distribuzione di sostanze attive.
109Ispezioni del Ministero della salute e AIFA
110Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione
111Obblighi di comunicazione
112Medicinali omeopatici
112-bis Distribuzione di medicinali in transito e verso paesi terzi.
112-ter Broker di medicinali.
112-quater Vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
113Definizione di pubblicità dei medicinali e ambito di applicazione
114Principi fondamentali della disciplina
115Limiti della pubblicità presso il pubblico
116Caratteristiche e contenuto minimo della pubblicità presso il pubblico
117Contenuti pubblicitari non consentiti
118Autorizzazione della pubblicità presso il pubblico
119Pubblicità presso gli operatori sanitari
120Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i medici
121Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i farmacisti
122Requisiti e attività degli informatori scientifici
123Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura
124Convegni o congressi e altri incontri riguardanti i medicinali
125Campioni gratuiti
126Servizio scientifico
127Pubblicità presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente
128Disposizioni particolari per la pubblicità sui medicinali omeopatici
129Sistema nazionale di farmacovigilanza
130Disposizioni concernenti il titolare dell'AIC
131Responsabile del servizio di farmacovigilanza
132Obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari e successivi adempimenti dell'AIFA
133Sospensione, revoca o modifica di una AIC per ragioni di farmacovigilanza
134Accertamenti sull'osservanza delle norme di farmacovigilanza
135Raccolta e controllo del sangue e del plasma umani
136Autosufficienza comunitaria in materia di sangue e plasma umani
137Resoconti dei controlli di analisi
138Controllo di stato dei medicinali immunologici
139Controllo di stato dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani
140Eliminazione di virus patogeni suscettibili di trasmissione con i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani
141Sospensione, revoca e modifica d'ufficio di una AIC
142Divieto di vendita e di utilizzazione ritiro dal commercio e sequestro del medicinale
142-bis Sistema nazionale anti-falsificazione.
142-ter Informazione sulle attività anti-falsificazione.
142-quater Cooperazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
142-quinquies Conferenza dei servizi.
143Prescrizioni di carattere generale relative ai medicinali
144Provvedimenti dell'autorità amministrativa in caso di irregolarità nel commercio dei medicinali
145Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti
146Sospensione e revoca dell'autorizzazione alla produzione
147Sanzioni penali
148Sanzioni amministrative
149Estensione delle norme del presente titolo ai medicinali autorizzati con procedura centralizzata
150Estensione delle disposizioni del titolo ai medicinali omeopatici
151Osservanza degli obblighi di comunicazione all'interno della comunità
152Obblighi di comunicazione nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanità
153Tassatività delle fattispecie relative a provvedimenti restrittivi
154Estensione di alcune disposizioni sulla farmacovigilanza
155Misure dirette ad assicurare l'indipendenza e la trasparenza delle valutazioni e un miglior coordinamento fra le attività dell'AIFA e del Ministero della salute
156Certificazioni concernenti la produzione di medicinali
157Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti
158Abrogazioni; effetti delle autorizzazioni adottate sulla base delle disposizioni abrogate; conferma di disposizioni specifiche
159Disposizioni finanziarie
160Clausola di cedevolezza
Allegati
Allegati

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Articolo 1

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) prodotto medicinale o medicinale, di seguito indicato con il termine "medicinale":
1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che puo' essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica;
b) sostanza: ogni materia, indipendentemente dall'origine; tale origine puo' essere:
1) umana, come: il sangue umano e suoi derivati;
2) animale, come: microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue;
3) vegetale, come: microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione;
4) chimica, come: elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi;
b-bis) sostanza attiva: qualsiasi sostanza o miscela di sostanze destinata a essere utilizzata nella produzione di un medicinale e che, se impiegata nella produzione di quest'ultimo, diventa un principio attivo di detto medicinale inteso a esercitare un'azione farmacologica, immunologica o metabolica al fine di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, ovvero a stabilire una diagnosi medica;
b-ter) eccipiente: qualsiasi componente di un medicinale diverso dalla sostanza attiva e dal materiale di imballaggio;
c) medicinale immunologico: ogni medicinale costituito da vaccini, tossine, sieri o allergeni. I vaccini, tossine o sieri comprendono in particolare: gli agenti impiegati allo scopo di indurre una immunità attiva o un'immunità passiva e gli agenti impiegati allo scopo di diagnosticare lo stato d'immunità. Gli allergeni sono medicinali che hanno lo scopo di individuare o indurre una modificazione acquisita specifica della risposta immunitaria verso un agente allergizzante;
c-bis) medicinale per terapia avanzata: un prodotto quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate.
d) medicinale omeopatico: ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico puo' contenere più sostanze;
e) radiofarmaco: qualsiasi medicinale che, quando è pronto per l'uso, include uno o più radionuclidi (isotopi radioattivi) incorporati a scopo sanitario;
f) generatore di radionuclidi: qualsiasi sistema che include un radionuclide progenitore determinato da cui viene prodotto un radionuclide discendente che viene quindi rimosso per eluizione o con qualsiasi altro metodo ed usato in un radiofarmaco;
g) kit: qualsiasi preparazione da ricostituire o combinare con radionuclidi nel radiofarmaco finale, di solito prima della somministrazione;
h) precursore di radionuclidi: qualsiasi altro radionuclide prodotto per essere utilizzato quale tracciante di un'altra sostanza prima della somministrazione;
i) medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani: medicinali a base di componenti del sangue preparati industrialmente in stabilimenti pubblici o privati; tali medicinali comprendono in particolare l'albumina, i fattori della coagulazione e le immunoglobuline di origine umana;
l) reazione avversa: la reazione, nociva e non intenzionale, ad un medicinale impiegato alle dosi normalmente somministrate all'uomo a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici o per ripristinarne, correggerne o modificarne le funzioni fisiologiche;
m) reazione avversa grave: la reazione avversa che provoca il decesso di un individuo, o ne mette in pericolo la vita, ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero, provoca disabilità o incapacità persistente o significativa o comporta un'anomalia congenita o un difetto alla nascita;
n) reazione avversa inattesa: la reazione avversa di cui non sono previsti nel riassunto delle caratteristiche del prodotto la natura, la gravità o l'esito;
o) rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: i rapporti periodici che contengono le informazioni specificate nell'articolo 130;
p) studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l'autorizzazione: lo studio farmacoepidemiologico o la sperimentazione clinica effettuati conformemente alle condizioni stabilite all'atto dell'autorizzazione all'immissione in commercio allo scopo di identificare o quantificare un rischio per la sicurezza, correlato ad un medicinale per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione;
q) abuso di medicinali: l'uso volutamente eccessivo, prolungato o sporadico, di medicinali correlato ad effetti dannosi sul piano fisico o psichico;
r) distribuzione all'ingrosso di medicinali: qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico; queste attività sono svolte con i produttori o i loro depositari, con gli importatori, con gli altri distributori all'ingrosso e nei confronti dei farmacisti o degli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico;
r-bis) brokeraggio di medicinali: qualsiasi attività in relazione alla vendita o all'acquisto di medicinali, ad eccezione della distribuzione all'ingrosso, che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di un'altra persona fisica o giuridica;
s) obbligo di servizio pubblico: l'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato , nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione ; a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche
; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità
;
t) rappresentante del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: la persona designata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per rappresentarlo nello Stato membro interessato come rappresentante locale;
u) prescrizione medica: ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali;
v) denominazione del medicinale: la denominazione che puo' essere un nome di fantasia non confondibile con la denominazione comune oppure una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
z) denominazione comune: la denominazione comune internazionale raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), di norma nella versione ufficiale italiana o, se questa non è ancora disponibile, nella versione inglese; soltanto, in mancanza di questa, è utilizzata la denominazione comune consuetudinaria;
aa) dosaggio del medicinale: il contenuto in sostanza attiva espresso, a seconda della forma farmaceutica, in quantità per unità posologica, per unità di volume o di peso;
bb) confezionamento primario: il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il medicinale;
cc) imballaggio esterno o confezionamento secondario: l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;
dd) etichettatura: le informazioni riportate sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario;
ee) foglio illustrativo: il foglio che reca informazioni destinate all'utente e che accompagna il medicinale;
ff) EMEA (European Medicines Agency): l'Agenzia europea per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, di seguito denominato: "regolamento (CE) n. 726/2004";
gg) rischi connessi all'utilizzazione del medicinale:
1) ogni rischio connesso alla qualità, alla sicurezza o all'efficacia del medicinale per la salute del paziente o la salute pubblica;
2) ogni rischio di effetti indesiderabili sull'ambiente;
hh) rapporto rischio/beneficio: una valutazione degli effetti terapeutici positivi del medicinale rispetto ai rischi definiti alla lettera gg), numero 1);
ii) medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale: medicinale che risponde ai requisiti di cui all'articolo 21, comma 1;
ll) medicinale di origine vegetale o fitoterapico: ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali;
mm) sostanze vegetali: tutte le piante, le parti di piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, ma talvolta anche allo stato fresco.
Sono altresì considerati sostanze vegetali taluni essudati non sottoposti ad un trattamento specifico. Le sostanze vegetali sono definite in modo preciso in base alla parte di pianta utilizzata e alla denominazione botanica secondo la denominazione binomiale (genere, specie, varietà e autore);
nn) preparazioni vegetali: preparazioni ottenute sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti quali estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione o fermentazione. In tale definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate o polverizzate, tinture, estratti, olii essenziali, succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati;
nn-bis) medicinale falsificato: fatta eccezione per i prodotti con difetti di qualità non intenzionali e delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, qualsiasi medicinale che comporta una falsa rappresentazione rispetto a:
1) la sua identità, compresi l'imballaggio e l'etichettatura, la denominazione o la composizione, in relazione a uno qualsiasi dei componenti, compresi gli eccipienti, e il relativo dosaggio;
2) la sua origine, compresi il produttore, il paese di produzione, il paese di origine e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
3) la sua tracciabilità, compresi i registri e i documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati;
oo) gas medicinale: ogni medicinale costituito da una o più sostanze attive gassose miscelate o meno ad eccipienti gassosi;
pp) AIFA: Agenzia italiana del farmaco istituita dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
qq) AIC: autorizzazione all'immissione in commercio.