Disciplina delle forme pensionistiche complementari
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Preambolo
1Ambito di applicazione e definizioni
2Destinatari
3Istituzione delle forme pensionistiche complementari
4 Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
4-bis Requisiti generali in materia di sistema di governo.
5Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza
5-bis Funzioni fondamentali.
5-ter Gestione dei rischi.
5-quater Funzione di revisione interna.
5-quinquies Funzione attuariale.
5-sexies Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive.
5-septies Esternalizzazione.
5-octies Politica di remunerazione.
5-novies Valutazione interna del rischio.
5-decies Sistema di governo dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h.
6Regime delle prestazioni e modelli gestionali
6-bis Trasparenza degli investitori istituzionali.
7Depositario
7-bisMezzi patrimoniali
8Finanziamento
9Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS
10Misure compensative per le imprese
11Prestazioni
12Fondi pensione aperti
13Forme pensionistiche individuali
13-bis Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare
13-ter Informazioni ai potenziali aderenti.
13-quater Informazioni periodiche agli aderenti.
13-quinquies Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento
13-sexies Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite.
13-septies Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari.
14Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità
14-bis Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro.
14-ter Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro.
15Vicende del fondo pensione
15-bisOperatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane
15-terOperatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie
15-quaterSegreto d'ufficio e collaborazione tra autorità
15-quinquiesForme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti
16Contributo di solidarietà
17Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
17-bis Bilanci e rendiconti.
18Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
18-bis Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF.
19Compiti della COVIP
19-bis Abusiva attività di forma pensionistica.
19-terFalse informazioni
19-quaterSanzioni amministrative
19-quinquies Procedura sanzionatoria.
20Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
21Abrogazioni e modifiche
22Disposizioni finanziarie
23Entrata in vigore e norme transitorie

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 7

Articolo 7
Depositario

1. Le risorse dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) ad h), in gestione sono depositate presso un unico soggetto, distinto dal gestore, che presenti i requisiti di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il soggetto nominato quale depositario:
a) mantiene in custodia tutti gli strumenti finanziari del fondo pensione che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei propri libri contabili e tutti gli strumenti finanziari che possono essergli fisicamente consegnati;
b) garantisce che tutti gli strumenti finanziari siano registrati in conti separati, aperti a nome del fondo pensione, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti allo stesso;
c) per tutte le altre risorse diverse dagli strumenti finanziari di cui alla lettera a) il depositario verifica la proprietà da parte del fondo pensione di tali risorse, in base a informazioni o documenti forniti dal fondo pensione e, se disponibili, in base a prove esterne. Il depositario conserva e mantiene aggiornato un registro relativo a tali attivi;
d) esegue le istruzioni impartite dal fondo pensione o dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, alle norme statutarie e regolamentari del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis;
e) accerta che nelle operazioni che coinvolgano le attività del fondo pensione il controvalore sia rimesso al fondo pensione nei termini d'uso;
f) accerta che i redditi prodotti dagli attivi ricevano una destinazione conforme alle regole del fondo pensione;
g) per quanto compatibili, svolge ogni altro compito previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione, per gli OICR.
3. .
3-bis. .
3-ter. La Banca d'Italia puo' vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati
o custoditi
presso
un soggetto
avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter.
3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.
3-quinquies. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
3-sexies. Il depositario è nominato mediante un contratto scritto.
Il contratto disciplina la trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni.
3-septies. Nello svolgimento dei compiti stabiliti al comma 2 il fondo pensione e il depositario agiscono in modo leale, corretto, professionale e indipendente nonché nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.
3-octies. Il depositario non svolge attività in relazione al fondo pensione che possano creare conflitti di interesse tra il fondo pensione, gli aderenti e i beneficiari e lo stesso depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli aderenti e ai beneficiari nonché all'organo amministrativo del fondo pensione.
3-nonies. Il depositario è responsabile nei confronti del fondo pensione e degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del colposo inadempimento o dell'inappropriato adempimento dei suoi obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal fondo pensione, dagli aderenti e dai beneficiari in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.
3-decies. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata eventualmente delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario.