Disciplina delle forme pensionistiche complementari
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Preambolo
1Ambito di applicazione e definizioni
2Destinatari
3Istituzione delle forme pensionistiche complementari
4 Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
4-bis Requisiti generali in materia di sistema di governo.
5Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza
5-bis Funzioni fondamentali.
5-ter Gestione dei rischi.
5-quater Funzione di revisione interna.
5-quinquies Funzione attuariale.
5-sexies Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive.
5-septies Esternalizzazione.
5-octies Politica di remunerazione.
5-novies Valutazione interna del rischio.
5-decies Sistema di governo dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h.
6Regime delle prestazioni e modelli gestionali
6-bis Trasparenza degli investitori istituzionali.
7Depositario
7-bisMezzi patrimoniali
8Finanziamento
9Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS
10Misure compensative per le imprese
11Prestazioni
12Fondi pensione aperti
13Forme pensionistiche individuali
13-bis Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare
13-ter Informazioni ai potenziali aderenti.
13-quater Informazioni periodiche agli aderenti.
13-quinquies Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento
13-sexies Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite.
13-septies Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari.
14Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità
14-bis Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro.
14-ter Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro.
15Vicende del fondo pensione
15-bisOperatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane
15-terOperatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie
15-quaterSegreto d'ufficio e collaborazione tra autorità
15-quinquiesForme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti
16Contributo di solidarietà
17Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
17-bis Bilanci e rendiconti.
18Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
18-bis Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF.
19Compiti della COVIP
19-bis Abusiva attività di forma pensionistica.
19-terFalse informazioni
19-quaterSanzioni amministrative
19-quinquies Procedura sanzionatoria.
20Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
21Abrogazioni e modifiche
22Disposizioni finanziarie
23Entrata in vigore e norme transitorie

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 5-novies

Articolo 5-novies
Valutazione interna del rischio

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, in modo proporzionato alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività effettuano e documentano la valutazione interna del rischio. Tale valutazione è effettuata con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo ed è eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del fondo pensione.
2. La valutazione interna del rischio comprende:
a) una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali del fondo pensione;
b) una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi;
c) una descrizione del modo in cui il fondo pensione previene i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice, qualora il fondo pensione esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice in conformità a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, secondo periodo;
d) una valutazione del fabbisogno finanziario complessivo del fondo, ivi inclusa una descrizione dell'eventuale piano di intervento adottato;
e) una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto di tutti gli strumenti previsti dall'articolo 7-bis e relativa disciplina di attuazione;
f) una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE, a favore del fondo pensione o degli aderenti e dei beneficiari;
g) una valutazione qualitativa dei rischi operativi;
h) una valutazione dei rischi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, dei rischi sociali e dei rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative.
3. Ai fini del comma 2, i fondi pensione di cui al comma 1 dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità del fondo pensione di far fronte ai propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle loro attività. I metodi sono descritti nella valutazione interna del rischio.
4. La valutazione interna del rischio è tenuta in conto nelle decisioni strategiche del fondo pensione.