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Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 15-quinquies
Articolo 15-quinquies
Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti
1.
Ad eccezione degli articoli 4-bis, commi 1 e 2, 6, comma 5-bis, lettere a) e b), e 7, la
COVIP puo' individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attività transfrontaliera puo' essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.