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Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 13-septies
Articolo 13-septies
Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari
1. Le informazioni di cui agli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies:
a) sono accurate ed aggiornate;
b) sono formulate in modo chiaro, comprensibile e succinto, evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune;
c) non sono fuorvianti e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti;
d) sono presentate in modo da agevolarne la lettura;
e) sono redatte in lingua italiana;
f) sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta.